Diritti per i non abbienti

L’art. 24 della Costituzione riconosce il diritto delle persone non abbienti ad agire e difendersi in giudizio davanti a ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa, tributaria, giurisdizione volontaria).

Tale diritto viene attuato (articoli 74 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002 n° 115) mediante il Patrocinio a spese dello Stato, attraverso il quale il soggetto non abbiente può farsi assistere da un avvocato scelto tra gli iscritti in un apposito albo, che verrà successivamente retribuito dallo Stato.

Il limite di reddito previsto dalla legge per usufruire di tale beneficio è pari attualmente a € 10.628,16; per calcolare il reddito utile per conseguire il beneficio vengono sommati i redditi del coniuge e dei familiari conviventi.
Per il processo penale, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente fiscalmente a carico.

Per essere ammessi al beneficio è necessario presentare una apposita istanza, disponibile in questo sito nella sezione Modulistica Area civile e Modulistica Area penale.

Maggiori informazioni sul Patrocinio a spese dello Stato sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia.

Altro beneficio per i soggetti non abbienti è l’esenzione dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi promossi davanti al Giudice del Lavoro per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali (ad esempio assegno di invalidità civile o ordinaria, indennità di accompagnamento o di frequenza, accertamento dello status di portatore di grave handicap, ecc.).
Tale beneficio, previsto dall’art. 152 disp. att. CPC, come riformato dall’art. 42, comma 11°, D. L. 30.09.2003 n° 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, consente di evitare la condanna al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica di ufficio nel caso di esito sfavorevole della causa.
Per usufruire di tale beneficio è necessario che il proprio nucleo familiare non percepisca complessivamente un reddito superiore al doppio del limite previsto per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (vedi sopra), ossia a € 21.256,32.
Il beneficio si consegue allegando al ricorso giudiziario un’apposita dichiarazione, firmata dall’interessato, nella quale si attesta la sussistenza del requisito in questione. Un modello per la redazione della dichiarazione è disponibile nella sezione Modulistica – Area civile.