Come ottenere copie di atti processuali
Ufficio competente: tutte le Cancellerie a seconda della propria competenza.
In materia civile
E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.
Le copie possono essere:
- semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio.
Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla Cancelleria;
- autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore
legale dell'atto originale di cui sono copia. Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e
dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.
- in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a
cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata,
le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta Formula esecutiva da parte del Cancelliere.
Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono
essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio giudiziario che ha pronunciato il
provvedimento, che provvede con decreto.
Richiesta di copia
Per il rilascio di copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base
al tipo della richiesta (urgente - non urgente; copia conforme – copia semplice) e al numero delle pagine che compongono l’atto.
Normativa di riferimento - Codice Procedura Civile
- Art. 743 (Copie degli atti). Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
- Art. 744 (Copie o estratti da pubblici registri). I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
- Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’art. 743, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
- Art. 746 (Collazione di copie). Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’art. 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.
In materia penale
Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie,
estratti o certificati di singoli atti.
Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero,
dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione
o la sentenza.
Normativa di riferimento – art. 116 cod. proc. pen.
Diritti di copia
(riferimenti normativi: artt. 266 - 272 e 285 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)
Diritto di copia senza certificazione di conformità
Numero Pagine
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NON URGENTI
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URGENTI
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da 1 a 4 | € 0,88 | € 2,64 |
da 5 a 10 | € 1,77 | € 5,31 |
da 11 a 20 | € 3,54 | € 10,62 |
da 21 a 50 | € 7,09 | € 21,27 |
da 51 a 100 | € 14,16 | € 42,48 |
OLTRE 100 |
€ 14,16 Più € 5,90 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100
| € 42,48 Più € 17,70 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 |
Diritto di copia autentica
Numero Pagine
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NON URGENTI
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URGENTI
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da 1 a 4 | € 7,08 | € 21,24 |
da 5 a 10 | € 8,27 | € 24,81 |
da 11 a 20 | € 9,44 | € 28,32 |
da 21 a 50 | € 11,80 | € 35,40 |
da 51 a 100 | € 17,71 | € 53,13 |
OLTRE 100 |
€ 17,71 Più € 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100
| € 53,13 Più € 21,27 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 |
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
Tipo di supporto
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NON URGENTI
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URGENTI
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Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore | € 3,54 | € 10,62 |
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti | € 5,31 | € 15,96 |
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore | € 5,90 | € 17,70 |
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti | € 7,09 | € 21,27 |
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti | € 8,86 | € 26,58 |
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB | € 4,14 | € 12,42 |
Per ogni compact disc | € 295,16 | € 885,48 |