Cosa fare se si viene citati come TESTIMONI

Il testimone è un individuo ritenuto a conoscenza dei fatti oggetto di un processo civile o penale. Tali fatti vengono appresi dal Giudice interrogando il testimone, che ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità. Chiunque, anche se minorenne, può essere citato come testimone, e in tale caso ha l’obbligo di presentarsi davanti al Giudice. La mancata comparizione può determinare l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 1000 euro se si tratta di un processo civile (art. 103 disp. att. C.P.C.), e tra 51 e 516 euro se si tratta di un processo penale (art. 133 C.P.P.), e, in entrambi i casi, l’accompagnamento coattivo del testimone davanti al Giudice ad opera della forza pubblica. Nel caso il testimone sia impossibilitato a comparire è necessario, per evitare le sanzioni indicate, che comunichi immediatamente per iscritto (via fax, posta, telegramma o altro idoneo mezzo di comunicazione) i motivi del suo impedimento (ragioni di salute, impegni inderogabili di lavoro ecc.), accompagnandoli da documentazione idonea a comprovarli (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro ecc.).

Rimborsi spese. L’art. 45 D.P.R. 30.05.2002 n° 115 dispone:
  1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
  2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di € 0,36 al giorno.

L’art. 46 D.P.R. 30.05.2002 n° 115 dispone:
  1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
  2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
  3. Spetta, inoltre, l’indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Il rimborso avviene presentando una domanda scritta presso la Cancelleria del Giudice davanti a cui il testimone ha deposto, unitamente a copia dei titoli di viaggio. Si badi che per il rimborso del biglietto aereo è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice all’uso del mezzo aereo, che il testimone dovrà richiedere ed ottenere prima di procedere all’acquisto del titolo di viaggio.

La legge purtroppo non prevede altre ipotesi di indennità o rimborsi per il testimone, comprese le spese per l’uso del mezzo proprio, o per il pernottamento in albergo, o per la perdita della giornata lavorativa.