Casellario

Visura delle iscrizioni nel Casellario Giudiziale
COS'E' L'art. 33 del D.P.R. 313/2002 (Testo Unico sul Casellario) ha introdotto la così detta visura delle iscrizioni. Si tratta della possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale.
La visura non ha efficacia certificativa
RIFERIMENO NORMATIVO Art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul Casellario)
DOVE SI RICHEDE? Casellario Giudiziale: si può richiedere in qualsiasi Casellario locale in cui la persona si trova, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza ( art. 35 T.U. casellario giudiziale D.P.R. 14/11/2003, n° 313) - (Ufficio competente al rilascio del certificato)
Sportello unico del II piano, aperto, dal lunedì al sabato non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Telefono: 0783 - 79 23 20
Fax: 0783 - 79 23 20
Responsabile: Massa Vitalia (Cancelliere C1)
COME SI CHIEDE? deve essere richiesto utilizzando l'apposito modello.
Visura del casellario (Modulo ZIP da 71KB)
CHI PUO' RICHIEDERLO? LEGITTIMATO: il diretto interessato.
  • può essere richiesto personalmente dall'interessato, tramite persona delegata
  • allo scopo di impedire che le richieste siano presentate da persone non legittimate, il richiedente deve esibire un documento di identificazione (carta d'identità, passaporto, carta di soggiorno), ovvero deve allegarne una copia all'istanza.
  • se si vuole richiedere o ritirare la visura tramite delegato, il richiedente deve compilare apposita delega; il delegato deve sottoscrivere la domanda indicando il proprio domicilio e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.
ESENZIONI Non è soggetta al pagamento di diritti o bolli